Risponde del reato di sostituzione di persona chi crea un falso profilo per la chat anche se l’ignaro titolare compare solo con il “nickname” e viene diffuso il suo numero di cellulare. La Cassazione interpreta estensivamente l’articolo 494 del Codice penale anche perché non vi sono norme incriminatrici aggiornate ai tempi: sussiste il reato se lo pseudonimo nel sito hard danneggia la parte offesa, molestata e offesa via cellulare. |
Pubblicato da: giovanni d'agata - Sportello dei Diritti |
↧
E' reato di sostituzione di persona chi crea un falso profilo per la chat
↧